Il paziente ha l’obbligo di dimostrare il nesso di casualità fra la condotta del comparto medico e il danno subito
La responsabilità medica è tornata ad essere oggetto di giudizio. L’occasione è quella offerta dalla sentenza n. 8461/2019 della Corte di Cassazione, che riprende le fila dell’onere della prova in tema di responsabilità della struttura sanitaria.
Nel giudicare la giusta ripartizione dell’onere probatorio gli ‘Ermellini’ avvalorano il principio grazie al quale il paziente, che chiede il risarcimento del danno derivante da colpa medica passando alle vie legali, ha l’obbligo di dimostrare il nesso di casualità fra la condotta del comparto medico e il danno subito.
La responsabilità medica punto focale della legge Bianco-Gelli
La responsabilità medica è il punto focale della legge Bianco-Gelli, che recentemente ha riformato la professione sanitaria, affrontando quattro grandi tematiche ovvero:
- la sicurezza in tema di cure rapportata al rischio sanitario;
- la responsabilità di chi esercita la professione medica e quella della struttura sanitaria, pubblica o privata che sia;
- le modalità e le caratteristiche che regolano i procedimenti giudiziari incentrati sulla responsabilità sanitaria;
- l’obbligo di sottoscrivere una regolare assicurazione professionale e l‘istituzione di un Fondo di garanzia a favore dei soggetti danneggiati.
L’assicurazione medici obbligatoria, prevista dalla legge, è a carico delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie, e in base agli intenti del legislatore è stata prodotta per porre rimedio ai difetti del sistema, che troppo spesso fa ricorso alla “medicina difensiva” offrendo un conforto materiale a supporto dei danni causati ai pazienti.
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La diversa natura giuridica della responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria
La nuova norma di riferimento ha tracciato da subito una distinzione sulla natura giuridica della responsabilità civile, considerando una diversa imputabilità fra medico e struttura sanitaria.
La responsabilità civile della struttura sanitaria in cui opera il medico è di natura contrattuale, mentre quella di colui che esercita la professione sanitaria è di natura extracontrattuale.
Ed è proprio la diversa natura giuridica, fra responsabilità della struttura sanitaria e del medico, che delinea una diversa disciplina anche in tema di prescrizione. Quella della struttura sanitaria ha una natura decennale quella del medico è quinquennale.
La responsabilità medica e l’onere probatorio della struttura sanitaria
Il paziente che protesta perché sostiene di aver subito un danno per “errato intervento medico, negligenza, imperizia, imprudenza”, e ricorre in giudizio nei confronti della struttura sanitaria per ottenere un adeguato risarcimento, deve produrre la prova dell’inadempimento contrattuale della struttura, e di conseguenza del medico, ma deve soprattutto rendere esplicito e dimostrare che esiste un nesso di causalità tra la condotta del comparto medico e il danno patito.
L’onere probatorio che grava sulla struttura sanitaria e sul medico non è soltanto quello che coinvolge il sanitario, a cui spetta il compito di provare d’aver agito scrupolosamente e con cura, è infatti necessario accertare con dettagli certi che il danno è conseguenza di un evento imprevisto ed imprevedibile.